La Polizia Locale svolge il servizio di polizia amministrativa ai sensi della legge regionale 6/2015. Gli operatori di Polizia Locale svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace (vedere sotto modalità e tempi).