Descrizione
Descrizione
L’Ordinanza Sindacale n. 54/20252025 stabilisce misure obbligatorie per prevenire e contrastare gli incendi boschivi nel territorio di Castrignano del Capo dal 15 giugno al 30 settembre 2025, periodo definito ad alto rischio secondo le normative regionali e nazionali.
Principali obblighi:
➢ ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo;
➢ ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni adibiti a pascolo, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
➢ ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura ricadenti in ambito urbano, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
➢ a tutti i proprietari di terreni limitrofi al tracciato ferroviario, durante tutto il periodo di "massima pericolosità" per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, di tenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede ferroviaria fino a 20 metri dal confine ferroviario. Lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (artt. 52, 55, 56);
➢ È fatto obbligo, entro il 31 maggio 2025, ai proprietari, conduttori, nonché agli enti pubblici e privati responsabili della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di procedere all’apertura, al ripristino, alla ripulitura e al diserbo dei viali parafuoco, con particolare attenzione alle aree di confine adiacenti a strade, ferrovie e terreni seminativi, pascolativi, incolti o ricoperti da vegetazione cespugliosa. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale, devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.
Vigilanza e sanzioni:
Per l’inosservanza della presente Ordinanza, a norma dell’art. 12 lett. a) della Legge Regionale n. 38/2016 e smi, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra € 500,00 ed € 2.500,00.
L’ordinanza è immediatamente esecutiva e pubblicata ufficialmente. È possibile presentare ricorso entro i termini previsti dalla legge.