Descrizione
Art. 9. Nulla osta e pareri.
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all'articolo 2.
3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.