Descrizione
L'art. 55 del codice della Navigazione subordina l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare all'autorizzazione del capo del compartimento, che "consta in una dichiarazione di nulla osta" (art. 22 regolamento per la navigazione marittima).